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a decorrere dal 01.01.2026, è stata reintrodotta l'agevoazione dell'iperammortamento a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale ed energetica.
La misura sostituisce, per i nuovi investimenti agevolabili, il precedente sistema dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, rilevante ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. Non si tratta quindi di un credito d’imposta compensabile in F24, bensì di una maggiore deduzione fiscale ai fini delle imposte sui redditi e, di conseguenza, in un potenziale risparmio di imposta.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 01.01.2026 al 30.09.2028.
1. Soggetti interessati
Possono accedere all’agevelazione le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Poiché il beneficio opera mediante maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, non ne possono fruire le imprese che determinano i redditi in modo forfettario (es. soggetti in regime forfettario) e i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o catastali (attività agricole).
2. Beni agevolabili
Sono agevolabili due principali categorie di investimenti:
a) Beni materiali e immateriali strumentali nuovi con le caratteristiche già previste da Industria 4.0
Rientrano nell’agevolazione i beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, ricompresi negli Allegati IV e V alla Legge n. 199/2025, che aggiornano e sostituiscono i precedenti Allegati A e B della Legge n. 232/2016 (Industria 4.0).
Si tratta, a titolo esemplificativo, di macchinari interconnessi, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati e altri beni destinati alla digitalizzazione dei processi produttivi. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
b) Beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Sono agevolabili i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici, idroelettrici, eolici, ...) destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di accumulo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica, il dimensionamento non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Per gli impianti fotovoltaici sono agevolabili solo moduli fotovoltaici prodotti in Europa e ricompresi nelle categorie B e C del Registro ENEA (ad oggi solo 2 produttori sono inseriti in tale Registro: Meyer Burger e 3SUN). Tali moduli hanno un costo notevolmente maggiore.
Gli altri componenti dell'impianto (inverter, accumulo, ecc.) invece possono essere anche di origine Extra-UE.
3. Misura dell’agevolazione
La maggiorazione del costo è graduata in base all’ammontare degli investimenti effettuati in ciascuna annualità:
La maggiorazione rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, mediante deduzione in dichiarazione dei redditi delle maggiori quote di ammortamento o dei maggiori canoni di locazione finanziaria.
Esempio semplificato
In caso di acquisto di un bene agevolabile del costo di euro 100.000, rientrante nella prima fascia, il costo fiscalmente rilevante ai fini dell’iperammortamento può essere maggiorato del 180%.
Prendendo ad esempio una quota di ammortamento del 10%, il costo annuo ammesso fiscalmente sarà pari a euro 28.000:
- euro 10.000 (quota ordinaria di ammortamento);
- euro 18.000 (maggiorazione del 180%).
4. Procedura di accesso e adempimenti
L’accesso all’agevolazione avviene tramite apposita piattaforma informatica del GSE – Gestore dei Servizi Energetici. La piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni è stata aperta il 12.06.2026.
La procedura prevede le seguenti fasi:
a) Comunicazione preventiva
L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva contenente i dati identificativi dell’impresa, la tipologia e l’ammontare degli investimenti programmati, nonché la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione del bene.
La comunicazione può essere anche successiva all'inizio dell'investimento.
b) Comunicazione di conferma
Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa deve trasmettere la conferma dell’investimento, indicando la data e l’importo del pagamento pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.
c) Comunicazione di completamento
Al completamento dell’investimento o all’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento corredata dalla documentazione tecnica e contabile richiesta. Il termine finale previsto è il 15 novembre 2028.
5. Documentazione tecnica e contabile
L’effettività e la conformità degli investimenti devono essere comprovate mediante:
6. Comunicazioni periodiche
Sono previste anche comunicazioni periodiche annuali finalizzate al monitoraggio degli oneri, in particolare:
7. Controlli e cause di decadenza
Il GSE effettua verifiche documentali e controlli sulla sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione.
L’impresa può decadere totalmente o parzialmente dal beneficio, tra l’altro, in caso di cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza idonea sostituzione, assenza dei requisiti di ammissibilità, mancata conservazione della documentazione, false dichiarazioni o impossibilità di effettuare i controlli. In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il Nostro Studio è a Vostra disposizione per l’analisi preventiva degli investimenti programmati e per l’assistenza negli adempimenti necessari.