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La legge di Bilancio 2020 ha ridefinito le agevolazioni fiscali relative agli investimenti in beni strumentali, rimpiazzando il precedente super- e iperammortamento con il credito d’imposta sui beni strumentali.
Se fino al 2019, il super- e iperammortamento permetteva di incrementare le quote di ammortamento, ora il credito d’imposta offre un risparmio diretto consistente nella possibilità di compensare tale credito con imposte e contributi dovuti dall’impresa.
Di conseguenza non sono più solo le imprese in contabilità ordinaria e semplificata a poter usufruire di un agevolazione, bensì anche le imprese che adottano particolari metodi per la determinazione del reddito, quali ad esempio i contribuenti in regime forfettario e gli agricoltori in regime forfettario o in regime di esonero.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa. Restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli (eccetto gli autocarri), i fabbricati e le costruzioni e i beni con aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%.
Ecco le tipologie di investimenti agevolabili e le relative misure dell’agevolazione:
Il credito d’imposta sarà compensabile con Mod. F24 in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni per il medesimo investimento.
La norma recita inoltre che per usufruire del credito d’imposta è necessario “conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.
ATTENZIONE: a tal fine le fatture d'acquisto devono contenere espresso riferimento alle disposizioni normative e contenere la seguente dicitura: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”. È pertanto di fondamentale importanza comunicare al fornitore di inserire tale dicitura in fattura.
In caso di cessione dei beni agevolati entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto, escludendo dalla base di calcolo il relativo costo con il pericolo di dover riversare quanto non spettante all’erario.