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Il decreto “Cura Italia” ha introdotto misure di facilitazione creditizia per le piccole e medie imprese (imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di Euro oppure con il totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro) e per i lavoratori autonomi che devono essere attivate automaticamente dalle banche e dagli altri intermediari finanziari a semplice richiesta del debitore.
A tal fine l’impresa dovrà autocertificare di avere subito carenze di liquidità in diretta conseguenza alla diffusione dell’epidemia. Dovrà inoltre essere autocertificato il rispetto dei limiti per poter essere considerata PMI.
Potranno beneficiare delle agevolazioni creditizie le imprese “in bonis”, dunque quelle senza “crediti deteriorati” (crediti scaduti, inadempienze probabili oppure sofferenze).
Le agevolazioni consistono in:
Le agevolazioni creditizie devono essere concesse secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per l’impresa che per la banca (ad eccezione degli interessi che maturano nel periodo di sospensione).
Ciò significa che, per quanto riguarda la sospensione delle rate di finanziamento, l'importo delle rate sospese, inclusa la rata del 30/09/2020, verranno a scadere dopo tutte le altre, in modo da non comportare un aumento dell'importo delle rate a partire dal 01/10/2020.