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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 6 aprile un ulteriore decreto legge cd. "decreto liquidità" per far fronte all'ermergenza Covid-19. Il decreto è entrato in vigore il 9 aprile.

Il decreto prevede il differimento di alcune scadenze per i versamenti di aprile e maggio attraverso un meccanismo legato al fatturato/corrispettivi.

  • Ai soggetti con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo 2019, viene concessa la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile a maggio, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 (per la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile) e di aprile 2020 rispetto a aprile 2019 (per la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio).
  • Le stesse proroghe valgono per soggetti con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di Euro, i quali però dovranno ravvisare una diminuzione dei ricavi/compensi di almeno il 50%.
  • Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal primo aprile 2019, il differimento vale a prescindere da una riduzione del fatturato/corrispettivi e dall'importo dei ricavi/compensi conseguiti nel periodo 2019.

I tributi oggetto di differimento sono:

  • Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e su redditi assimilati);
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
  • IVA.

I versamenti sospesi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.