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Dopo lunghi giorni di attesa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto Rilancio"
Si tratta di una manovra del valore di 55 miliardi di euro, la quale dovrebbe aiutare l'economia Italiana a riprendersi dallo shock economico subito a causa del coronavirus.

Eccovi dunque le principali misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori, le principali misure fiscali e alcune misure dirette al turismo e all'editoria.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL' ECONOMIA
 

Articolo 24 – Stralcio del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP per il 2020

Per soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il 2019 (in base alla dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2018 oppure con il metodo previsionale).

Inoltre, non è dovuto il versamento del primo acconto IRAP per l’anno 2020 pari al 50% dell’IRAP risultante per l’anno d’imposta 2019.

Articolo 25 – Contributo a fondo perduto alle imprese

Ai contribuenti esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e con reddito agrario, titolari di partita IVA e con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
Il contributo non spetta ai professionisti e lavoratori autonomi con contratto di co.co.co. che hanno percepito l'indennità di 600,00 euro per il mese di marzo, e ai contribuenti che hanno diritto al reddito di ultima istanza.

Le condizioni per accedere al contributo a fondo perduto sono queste:

  • l’attività non può essere cessata alla data di presentazione dell’istanza di contributo a fondo perduto;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore di almeno 1/3 rispetto al fatturato e ai corrispettivi di aprile 2019;
  • per soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019, il requisito della riduzione di fatturato e dei corrispettivi non è richiesto.

L’ammontare del contributo è pari:

  • al 20% della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400 mila euro;
  • al 15% della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • al 10% della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 per soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non dovrà essere tassato e sarà ottenuto direttamente in conto corrente, mediante presentazione in via telematica di un’istanza all’Agenzia delle Entrate. La domanda potrà essere trasmessa anche dall’commercialista.

Articolo 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (per strutture alberghiere indipendentemente dal volume di ricavi/compensi), spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

In caso di canoni di locazione comprendenti beni di diversa natura (comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo) e di canoni di affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, enti del terzo settore e enti religiosi, in relazione alla locazione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività istituzionale.

Il credito d’imposta è riferito agli importi versati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture ricettizie con attività stagionale, invece, il credito d’imposta è riferito agli importi versati per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Il credito d’imposta spetta a condizione che il soggetto abbia subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni e non dovrà essere tassato.
 

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI
 

Articolo 78 – Indennità di 600 euro ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza

Ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private, è riconosciuto un indennizzo di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che, alla data della domanda, questi non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.

Articolo 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza

Ai professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS e ai lavoratori titolari di rapporto co.co.co. verrà erogata automaticamente un’indennità di 600 euro per il mese di aprile, analogamente a quanto percepito per il mese di marzo.

Ai professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno subito una riduzione di almeno 1/3 del reddito (calcolato con il principio di cassa) del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, sarà erogata un’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020. A tal fine sarà necessario presentare domanda di erogazione all’INPS.

Ai lavoratori titolari di rapporto co.co.co., iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto alla data di entrata in vigore del decreto, sarà erogata un’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020.

Ai lavoratori iscritti nelle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e ai lavoratori stagionali del turismo, a cui è stato erogato l’indennizzo di 600 euro per il mese di marzo, sarà erogato in automatico un indennizzo di 600 euro per il mese di aprile.

Ai lavoratori dipendenti del settore turistico sarà inoltre erogata un’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 qualora abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal primo gennaio al 17 marzo e non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendenti oppure NASPI alla data di entrata in vigore del decreto.

L’articolo inoltre introduce indennità per nuove categorie di lavoratori: lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi dal settore del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi con contratto d’opera e senza contratto alla data del 23/02/2020, incaricati alle vendite a domicilio.

Tutte queste indennità non concorrono alla formazione del reddito e pertanto non dovranno essere tassate.

Articolo 95 – Misure di sostegno per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

L’INAIL promuove gli investimenti per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro attraverso contributi a fondo perduto a favore delle imprese iscritte al Registro delle imprese. Le spese ammissibili sono relative all’acquisto di:

  • apparecchiature/attrezzature per l’isolamento/distanziamento dei lavoratori;
  • dispositivi/sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento/distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi/strumenti per il controllo degli accessi utili a rilevare indicatori di contagio;
  • dispositivi/strumenti di protezione individuale.

Per far fronte al finanziamento della misura, è revocato il bando ISI 2019.
 

MISURE FISCALI
 

Articolo 119 – Incentivi per risparmio energetico – detrazioni d’imposta al 110%

La detrazione per i seguenti interventi di efficienza energetica si applica nella misura del 110% sulle spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021:

  • isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio (spesa massima 60.000 euro);
  • interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti centralizzati (spesa massima 30.000 euro);
  • interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione (spesa massima 30.000 euro).

Anche agli altri interventi di risparmio energetico può essere applicata la detrazione d’imposta al 110% a condizione che sia eseguito congiuntamente almeno uno degli interventi elencati nel paragrafo precedente.

Per poter accedere alla detrazione, deve essere assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta. Ciò dovrà essere attestato da un tecnico abilitato.

La detrazione d’imposta al 110% può essere applicata anche all’installazione di impianti solari fotovoltaici (spesa massima 48.000 euro e nel limite di 2.400 per kW di potenza nominale dell’impianto), all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici (spesa massi ma di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo) e all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Anche per tali interventi, è possibile usufruire della detrazione a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati nel primo paragrafo.

Articolo 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, è riconosciuto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro. Il credito sarà disponibile per la compensazione nell’anno 2021.
Il credito è riconosciuto a favore di imprese, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e agli enti del Terzo settore ed è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, ma comunque nel limite dei costi sostenuti.
Non è prevista dalla norma l’esenzione dal reddito di tale credito d’imposta, che dunque, dovrà essere assoggettato a tassazione.

Articolo 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione, è riconosciuto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa di 200 milioni di euro.
Il credito è riconosciuto a favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali ed enti religiosi ed è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.
Dato il limite di spesa di 200 milioni di euro sarà molto probabile che il credito d’imposta effettivamente assegnato al beneficiario sia inferiore al 60% della spesa sostenuta.

Articolo 126 e 127 – Proroga dei versamenti già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio

I versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio e già oggetto di proroga al 31 maggio e 30 giugno 2020, potranno essere versati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione oppure fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Anche i lavoratori autonomi che si sono avvalsi della possibilità di non applicare la ritenuta d’acconto in fattura per i compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, potranno versare le ritenute d’acconto entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione oppure fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Articolo 140 – Proroga del periodo transitorio per la trasmissione dei corrispettivi telematici

Il periodo transitorio per la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Articolo 141 – Rinvio dell’inizio della lotteria dei corrispettivi

La lotteria dei corrispettivi decorrerà non più dal primo luglio 2020, bensì dal primo gennaio 2021. Pertanto, c’è più tempo per adattare i registratori telematici alla lotteria dei corrispettivi.
 

MISURE PER IL TURSIMO E L'EDITORIA
 

Articolo 176 – Tax credit vacanze

Per il 2020 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro un bonus di massimo 500 euro per il soggiorno in imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast situate in Italia.
Il bonus è fruibile nella misura del 80% mediante uno sconto sul soggiorno e per il restante 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con la possibilità di cederlo a terzi.

Articolo 186 – Credito d’imposta per investimenti pubblicitari - bonus pubblicità

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, possono accedere al bonus pubblicità 2020.
Il credito d’imposta ammonta al 50% del valore degli investimenti effettuati nel 2020.  Anche in questo caso è previsto uno stanziamento di 60 milioni di euro, pertanto, probabilmente, il bonus sarà inferiore al 50% del valore degli investimenti effettuati.
Per accedere al credito d’imposta sarà necessario presentare domanda telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo tra il primo e il 30 settembre 2020.