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Il bonus vacanze, introdotto dal “Decreto Rilancio” per sostenere la ripresa del settore del turismo, spetta a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro e potrà essere utilizzato per il soggiorno in imprese turistico-ricettive, agriturismi e b&b situati in Italia.
Il bonus sarà fruibile nella misura del 80% mediante uno sconto sul soggiorno e per il restante 20% in forma di detrazione d’imposta. Il bonus spetta nella misura di 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone, di 300 euro per i nuclei composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona.

COME SI RICHIEDE IL BONUS

Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario installare sul proprio smartphone l’applicazione denominata IO. Dopo l’installazione sarà necessario accedere con l’identità digitale SPID e fare richiesta del bonus. L’applicazione verificherà la presenza di una dichiarazione ISEE e il non superamento del limite per poter richiedere il bonus. Dopo la conferma dell’attivazione del bonus, non sarà più possibile annullare l’operazione, né inoltrare nuove richieste.

COME SI UTILIZZA IL BONUS

Il cittadino potrà utilizzare il bonus entro il 31 dicembre 2020, presso una struttura situata in Italia che aderisce all’iniziativa. Il cittadino dovrà dunque prima di tutto informarsi se la struttura nella quale vuole alloggiare aderisce o meno all'iniziativa. Al momento del pagamento presso il fornitore, la persona che intende usufruire del bonus, deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice del bonus oppure il QR code del bonus. Quest’ultimo potrà essere visualizzato su smartphone accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti”. Per poter applicare lo sconto, la struttura ricettizia acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione di una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (sezione “La mia scrivania – Servizi per – comunicare”). In questo modo viene verificato in tempo reale lo stato di validità del bonus e il fornitore del servizio può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.

COSA DEVE FARE IL FORNITORE DEL SERVIZIO

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare il bonus, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o mediante SPID o CNS. Se il fornitore è una società dovrà essere attivato l’accesso alla posizione mediante la funzione “gestione incariati”. Nella sezione “Servizi per” e nella sottosezione “Bonus vacanze”, il fornitore dovrà inserire:

  • il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente;
  • il codice fiscale del cliente (dovrà essere poi indicato nella fattura o nel documento commerciale);
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

La procedura verificherà lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.

IL RECUPERO DELLO SCONTO

A partire dal giorno successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore potrà recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (il codice tributo per la compensazione deve ancora essere istituito). In alternativa, il credito d’imposta potrà essere ceduto – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. L'eventuale cessione dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.