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Il “Decreto Rilancio” entrato in vigore il 19 maggio 2020 ha introdotto interessanti incentivi per il risparmio energetico, consistenti in una detrazione d’imposta al 110% delle spese sostenute. Con la Legge di Bilancio 2021 questo "Superbonus" è stato potenziato, aggiungendo ulteriori beneficiari e prolungando il periodo utile per il sostenimento della spesa ammissibile al bonus. Di seguito trovate le disposizioni aggiornate.

GLI ARGOMENTI

  • Chi può fruire dell'agevolazione!?
  • Interventi agevolati
  • Presupposti per l'accesso alla detrazione
  • Trasformazione della detrazione in credito d'imposta/sconto in fattura
  • Asseverazione
  • Visto di conformità

CHI PUO’ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

I beneficiari della detrazione sono:
Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio d’impresa/lavoro autonomo);
Condomini;
• Istituti autonomi case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale)
Associazioni sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori effettuati su immobili adibiti a spogliatoio).


INTERVENTI AGEVOLATI

La detrazione spetta in misura del 110% e con ripartizione in 5 quote annuali, per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 30/06/2022 (in alcuni casi fino al 31/12/2022), relative ai seguenti lavori effettuati su edifici a destinazione abitativa, ad eccezione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

1. Isolamento termico

La detrazione spetta per lavori di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio (rientra nell'involucro dell'edificio anche il tetto). La detrazione d’imposta si applica anche nel caso in cui i lavori siano effettuati su un’unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente (ad esempio le case a schiera).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di:

  • 50.000,00 euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti;
  • 40.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composta da più di 8 unità immobiliari.

2. Interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (impianti di riscaldamento)

La detrazione spetta per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

  • Impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda a condensazione (con efficienza energetica almeno pari alla classe A) o a pompa di calore;
  • Impianti di microcogenerazione (cogenerazione di elettricità e calore) o a collettori solari;
  • Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti esclusivamente per i Comuni montani. Il sistema di teleriscaldamento deve, alternativamente, usare: il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili, il 50% di calore di scarto, il 75% di calore cogenerato oppure il 50% di una combinazione delle precedenti.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di:

  • 20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composta da più di 8 unità immobiliari.

3. Interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (impianti di riscaldamento)

La detrazione spetta per interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

  • Impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda a condensazione (con efficienza energetica almeno pari alla classe A) o a pompa di calore;
  • Impianti di microcogenerazione (cogenerazione di elettricità e calore) o a collettori solari;
  • Caldaie a biomassa per Comuni non serviti dalla possibilità di accesso al gas metano;
  • Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti esclusivamente per i Comuni montani. Il sistema di teleriscaldamento deve, alternativamente, usare: il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili, il 50% di calore di scarto, il 75% di calore cogenerato oppure il 50% di una combinazione delle precedenti.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 30.000,00 euro ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
 

Altri interventi agevolabili qualora eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati

Anche agli altri interventi di risparmio energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (sostituzione di infissi, installazione di pannelli e schermature solari, dispositivi di domotica, ecc.)  può essere applicata la detrazione d’imposta al 110% a condizione che sia eseguito congiuntamente almeno uno degli interventi sopra elencati.

Inoltre, la detrazione d’imposta al 110% può essere applicata anche all’installazione di impianti solari fotovoltaici (spesa massima 48.000 euro e nel limite di 2.400 per kW di potenza nominale dell’impianto), all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici (spesa massima di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo) e all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici (spesa massima di 3.000 euro).
Anche per tali interventi, è possibile usufruire della detrazione a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati nel primo paragrafo.

 

PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO ALLA DETRAZIONE

Per poter accedere alla detrazione, gli interventi sopra elencati, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta. Ciò dovrà essere attestato da un tecnico abilitato, il quale dovrà rilasciare l’attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento.

Gli interventi dovranno inoltre rispettare i requisiti minimi che fissati da appositi decreti. 
È possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari.


TRASFORMAZIONE DELLA DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA/SCONTO IN FATTURA

Nel caso in cui il beneficiario non fosse in grado di fruire della detrazione, ad esempio per contribuenti in regime forfettario, i quali non sono soggetti al pagamento di IRPEF bensì di un’imposta sostitutiva, oppure nel caso in cui la detrazione spettante fosse di importo superiore all’IRPEF dovuta, il legislatore ha offerto la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Tale facoltà permane comunque in capo a tutti i beneficiari della detrazione.
In sintesi, invece che in forma di detrazione d’imposta, è possibile optare per la cessione del corrispondente credito d’imposta oppure per lo “sconto in fattura”. L’opzione può essere esercitata per ciascun stato di avanzamento lavori (non più di 2 stati avanzamento lavoro riferiti ciascuno ad almeno il 30% dell’intervento).


ASSEVERAZIONE

Per potere usufruire della detrazione in misura del 110%, è inoltre indispensabile l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, il quale deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai vari decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Tale asseverazione andrà rilasciata alla fine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento lavori in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.


VISTO DI CONFORMITA’

Per poter esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il beneficiario dovrà richiedere a un consulente abilitato di apporre il visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulla dichiarazione dei redditi.