0474 501 399 info@vbc.bz.it
Logo VBC
Richiedi contatto

Area clienti

Un portale per collaborare e condividere.

Accedi

Richiesta di contatto

Il modo più veloce per fare la nostra conoscenza.

Richiedi contatto
Chiudi

Per il superbonus 110% e il bonus facciate 90%, oltre alla detrazione d’imposta, il beneficiario può anche optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Lo sconto in fattura o la cessione del credito è applicabile anche per detrazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, al risanamento energetico, all’adozione di misure antisismiche, all’installazione di impianti fotovoltaici e all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Sconto in fattura

In luogo della detrazione d’imposta, il beneficiario può optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, il quale verrà anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante e con facoltà di successive cessioni di tale credito.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA ed è espressamente indicato in fattura con la dicitura: sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del DL 34/2020.

Cessione del credito

Un’ulteriore possibilità concessa al beneficiario è la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari e con facoltà di successive cessioni di tale credito.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione attraverso il mod. F24 ed è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 quote annuali per il superbonus, 10 quote annuali per gli altri bonus).
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno NON può essere usufruita negli anni successivi e NON può essere richiesta a rimborso.

Opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito

Requisiti per l’opzione relativa al superbonus 110%

Per gli interventi di efficientamento energetico che possono accedere al superbonus del 110%, un tecnico abilitato dovrà asseverare il rispetto dei requisisti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione è trasmessa all’ENEA.
Per accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito relativo al superbonus sarà inoltre necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto è rilasciato da consulenti fiscali e da altri responsabili dell’assistenza fiscale.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando un apposito modello. La Comunicazione può essere inviata a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La Comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Servizi per – Comunicare) oppure tramite intermediari abilitati.
Con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, la Comunicazione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Sempre in riferimento al Superbonus, la Comunicazione potrà essere inviata a decorrere dal quinto giorno successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. Infatti, l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati e verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del primo gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

La cessione dei crediti d’imposta ad altri soggetti potrà avvenire a decorrere dal 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione. La cessione andrà comunicata con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Schema