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Il “decreto agosto”, da poco convertito in legge, ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa a condizioni indubbiamente vantaggiose.

Obbiettivo della disposizione è quello di favorire la patrimonializzazione delle imprese, così da adeguare il costo di iscrizione in bilancio dei beni dell’impresa, consentendo al contempo il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

Possono essere rivalutati i beni materiali ed immateriali (esclusi i “beni immobili merce”) e le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31/12/2019. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. La rivalutazione trova un limite nel valore di mercato dei beni. Soprattutto per beni immobili è pertanto di vantaggio avere come riferimento per la rivalutazione una perizia di stima rilasciata da un professionista nel campo. Il saldo attivo di rivalutazione andrà iscritto a bilancio come capitale sociale oppure, soluzione più adatta, come riserva di rivalutazione.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione è pari al 3% del maggior valore attribuito ai beni. Sarà possibile versare l’imposta in 3 rate annuali.

Inoltre, per i soggetti in contabilità ordinaria, sarà possibile affrancare il saldo attivo iscritto in contabilità a fronte della rivalutazione, in tutto o in parte, versando un’imposta sostitutiva pari al 10%, rendendo così la riserva creatasi liberamente distribuibile.

Non servirà avere una riserva di rivalutazione affrancata per coprire eventuali perdite, in quanto, in questo caso, basterà ridurre la riserva mediante approvazione in assemblea straordinaria. 

L’effetto fiscale della rivalutazione sarà riconosciuto a partire dal 2021 ai fini dell’ammortamento dei maggiori valori e a partire dal 2024 ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze.

La rivalutazione per il settore alberghiero e termale


Il “decreto liquidità” aveva già prima dell’entrata in vigore del “decreto agosto” previsto la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le imprese attive nel settore alberghiero e termale.

Il settore turistico è risultato particolarmente colpito dalla crisi Covid-19. Pertanto, a differenza della rivalutazione prevista dal “decreto agosto” per la generalità delle imprese, la rivalutazione per le imprese attive nel settore alberghiero e termale è gratuita ai fini fiscali. Di conseguenza nessuna imposta sostitutiva è dovuta per la rivalutazione ai fini fiscali.

La rivalutazione non può però essere effettuata per ogni singolo bene, bensì deve essere attuata per tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea.

Analogamente alla rivalutazione prevista dal “decreto agosto”, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 10%

L’effetto fiscale della rivalutazione sarà riconosciuto a partire già dall’anno 2020 ai fini dell’ammortamento dei maggiori valori e a partire dal 2024 ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze.

Vantaggi della rivalutazione

  • Maggiori quote di ammortamento e conseguente risparmio fiscale (le quote di ammortamento sono calcolate sul valore rivalutato);
  • Incremento del patrimonio netto già nel bilancio 2020, dunque maggiore solidità patrimoniale da far valere nei confronti dei creditori;
  • Contenimento della plusvalenza imponibile e dunque risparmio d’imposta in caso di cessione, a partire dal 2024, dei beni rivalutati;
  • Maggiore plafond per il calcolo delle manutenzioni deducibili a partire dall’anno d’imposta 2020;
  • Riserva distribuibile tassata al 10% anziché ad aliquota ordinaria (per le società di capitali, la distribuzione della riserva a soci persone fisiche è soggetta all'ulteriore ritenuta d’imposta sui dividendi pari al 26%).
  • Per le imprese in contabilità semplificata la rivalutazione risulta particolarmente vantaggiosa, in quanto, non essendo prevista la predisposizione del bilancio di esercizio, la creazione di una riserva di rivalutazione non è possibile e pertanto non è neanche necessario provvedere a nessun tipo di affrancamento.


Esempio pratico della rivalutazione di un impianto di un’industria manifatturiera in contabilità ordinaria soggetta ad IRES (società di capitali)

Impianto a bilancio per 500.000 con fondo di ammortamento pari a 300.000, dunque con valore contabile netto di 200.000. Il valore di mercato del bene è pari a 350.000. Pertanto, è possibile rivalutare fiscalmente il bene per 150.000, versando un’imposta sostitutiva del 3%, pari a 4.500.

Considerando una percentuale di ammortamento del bene pari al 10% annuo si avrà dunque una quota di ammortamento annuale riferita alla rivalutazione pari a 15.000 euro e un risparmio fiscale annuo pari a 4.070 (considerando 24% di IRES + 2,98% di IRAP) per 10 anni. Complessivamente il risparmio fiscale risulterà pari a 40.470 a fronte del pagamento di imposta sostitutiva di 4.500.

Qualora si volesse rendere la riserva di rivalutazione liberamente distribuibile sarebbe necessario affrancarla, versando un ulteriore 10% di imposta sostitutiva. Ciò determinerebbe un ulteriore risparmio di imposta considerando che in caso di distribuzione di una riserva non affrancata, questa determinerebbe una variazione in aumento del reddito d’impresa soggetto all’aliquota IRES del 24%. La distribuzione ai soci (persone fisiche) andrà poi ulteriormente tassata quale dividendo con un’imposta sostitutiva del 26%.

Esempio pratico della rivalutazione di una categoria omogenea di attrezzature di un’impresa attiva nel settore alberghiero non soggetta ad IRES (società di persone)

Attrezzature a bilancio per 200.000 con fondo di ammortamento pari a 175.000, dunque con valore contabile netto di 25.000. Il valore di mercato delle attrezzature è pari a 100.000. Pertanto, è possibile rivalutare fiscalmente il bene per 75.000. La rivalutazione ai fini fiscali è gratuita. Non serve dunque versare alcuna imposta sostitutiva.

Considerando una percentuale di ammortamento del bene pari al 25% annuo si avrà dunque una quota di ammortamento annuale riferita alla rivalutazione pari a 18.750 euro e un risparmio fiscale annuo pari a 5.059 (considerando 24% di IRES + 2,98% di IRAP) per 4 anni. Complessivamente il risparmio fiscale risulterà pari a 20.235 a fronte di nessun costo per la rivalutazione ai fini fiscali.

Per rendere la riserva di rivalutazione liberamente distribuibile è necessario affrancarla, versando 10% di imposta sostitutiva. Considerato che, in caso di distribuzione di una riserva non affrancata, questa determinerebbe una variazione in aumento del reddito d’impresa da imputare in trasparenza ai soci con aliquota IRPEF minima del 23%, risulta chiaro come il risparmio di imposta sia di almeno il 13%.