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Ieri, 9 novembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Ristori-Bis, il quale và in parte ad integrare il decreto Ristori pubblicato il 28 ottobre.

Ecco le principali disposizioni, ricordando che la Provincia Autonoma di Bolzano si trova in zona rossa dal 9 novembre 2020.

Art. 1 – Rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto Ristori
Per i codici ATECO 561030-gelateria e pasticcerie, 561041-gelatiere e pasticcerie ambulanti, 563000-bar, 551000-alberghi, con sede in zona rossa o in zona arancione (dunque anche in Provincia di Bolzano), il contributo a fondo perduto di cui al decreto Ristori è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota già indicata nel decreto Ristori. L'erogazione dovrebbe avvenire in automatico per coloro che hanno già beneficiato del contributo di cui al decreto Rilancio.

Viene istituito per il 2021 un contributo a fondo perduto per operatori con sede nei centri commerciali.

Art.2 – Contributo a fondo perduto per alcune attività del settore del commercio e dei servizi

Viene istituito un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese con sede in zona rossa per alcune attività del settore del commercio e dei servizi (con codice ATECO prevalente specificatamente previsti dall’Allegato 2 del decreto Ristori-bis). I criteri per accedere al contributo sono gli stessi rispetto ai criteri per l’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori. Anche in questo caso, il contributo dovrebbe essere erogato automaticamente per coloro che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio.
Si fà notare che il decreto Ristori non ha più previsto il contributo ai soggetti con sede in Comuni in stato di emergenza per calamità. Non hanno dunque diritto al contributo i soggetti che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio in base a tale presupposto.

Art. 4 – Credito d’imposta per i canoni di locazione per alcune attività del settore del commercio e dei servizi

Le imprese con sede in zona rossa operanti nel settore del commercio e dei servizi colpite da limitazioni (attività specificate dall'Allegato 2 del decreto Ristori-bis), il credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e del 30% per l'affitto di azienda è prorogato relativamente ai canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020. Si applica comunque il presupposto della riduzione del fatturato del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Art. 6 – Proroga del termine del versamento del secondo acconto delle imposte per soggetti ISA e collegati

Per i soggetti colpiti da limitazioni (Allegato 1 e allegato 2 del decreto Ristori-bis) che hanno sede in zona rossa (e solo per soggetti con attività di gestione di ristoranti in zona arancione), la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (attenzione, la proroga non vale per i contributi previdenziali) si applica indipendentemente da una diminuzione del fatturato.

Art. 7 – Sospensione dei versamenti tributari

Per i soggetti che esercitano attività sospese a livello nazionale, per soggetti che esercitano attività di ristorazione in zona rossa ed arancione, per soggetti del settore commercio e dei servizi (codici ATECO prevalente di cui all’Allegato 2 del decreto Ristori-bis) e per soggetti che svolgono attività alberghiera, agenzia di viaggio o tour operator in zona rossa, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilati;
- IVA.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021 (in unica soluzione o in quattro rate mensili con prima rata al 16 marzo 2021).

Art. 21 – Esonero contributivo della filiera agricola

L’esonero contributivo per il mese di novembre introdotto dal decreto Ristori vale ora anche per il mese di dicembre. Per coltivatori diretti, IAP, coloni e mezzadri sarà dunque possibile versare la rata del 16/11/2020 diminuendola di 2/12 su base annuale (esclusi i versamenti dovuti all’INAIL).