Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2021. Il testo è ricco di novità fiscali. Molti sono i bonus e le agevolazioni per famiglie e imprese. Di seguito trovi le principali misure e novità.
INDICE
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Interventi di riqualificazione energetica degli edifici
- Detrazione “bonus mobili”
- Superbonus del 110%
- “Bonus facciate”
- “Bonus verde”
- Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
- Credito d’imposta per cuochi professionisti
- Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua
- Incentivi per l’acquisto di autoveicoli elettrici e a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti
- Bonus idrico
- Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
- Lotteria degli scontrini e cashback
- Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti
Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Detrazione “bonus mobili” – Proroga
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il “bonus mobili”. A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.
Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% si segnalano:
- la proroga della detrazione, alle spese sostenute fino al 30.6.2022;
- la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022;
- l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus
È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
“Bonus facciate” – Proroga
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”) è prorogata sino al 31.12.2021.
“Bonus verde” – Proroga
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde”. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
- spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti fino al 31.12.2021;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate – Proroga
La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni.
Anche per il 2021, quindi, sarà consentito di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Modifiche
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 è previsto un nuovo credito d’imposta.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni, indipendentemente dal regime fiscale adottato):
- per gli investimenti “ordinari” effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto alle imprese:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto fino al 31.12.2022:
- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Perizia asseverata
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata, mentre per i beni di costo inferiori a 300.000,00 euro è sufficiente un’autodichiarazione dell’impresa.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
- a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- è previsto un limite di spesa di 50 milioni, pertanto, presumibilmente, il credito d’imposta risulterà inferiore al 50% del valore degli investimenti pubblicitari.
Credito d’imposta per cuochi professionisti
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli (con limite massimo di 6.000,00 euro), ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.
Ambito oggettivo
Il credito spetta per le spese:
- sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;
- per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.
Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli elettrici e a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti
La legge di bilancio 2021:
- introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
– l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
– conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
– introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.
Bonus idrico
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Le modalità del contributo verranno definite in un decreto ministeriale da emanare entro febbraio.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.4.2021
Il credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e del 30% in caso di affitto di azienda, viene esteso:
- limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
- fino al 30.4.2021, dunque per i primi 4 mesi del 2021.
Lotteria degli scontrini e cashback
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. L’avvio della lotteria è stato prorogato e sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane da adottare entro il 1.2.2021.
Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” non sono assoggettati a tassazione nei confronti del percipiente.
Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti
Viene istituito un fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:
- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Requisiti
I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.
Condizioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero.