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La Legge di bilancio 2021 ha apportato alcune modifiche al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali.
Fra l'altro, ha previsto l'aumento del credito d'imposta dal 6% al 10% per l'acquisto di beni strumentali "ordinari" ed ha aumentato l'aliquota del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali rientranti in "Industria 4.0" dal 40% al 50%.
Anche la modalità di utilizzazione del credito d'imposta è cambiato. Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" potrà essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno stesso di interconnessione del bene.
Per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" effettuati da soggetti con un volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2020, il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale a decorrere dall'entrata in funzione del bene. Per gli altri soggetti, invece, il credito potrà essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali.
Per poter usufruire del credito d'imposta è necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi. Le fatture devono contenere l'espresso riferimento alle norme agevolative.
Per i beni strumentali acquisiti nel 2021 la dicitura da indicare in fattura può essere la seguente:
"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020"
L'Agenzia delle Entrate ha anche descritto come "rimediare" alla mancata apposizione della dicitura all'interno della fattura d'acquisto.
Le modalità di regolarizzazione sono le seguenti:
Per i beni "Industria 4.0" sarà inoltre necessario produrre una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche idonee a rientrare nelle previsioni normative. Per investimenti inferiori a 300.000 euro, l'asseverazione potrà essere sostituita da un'autocertificazione del legale rappresentante.
Importante: dalla perizia, ovvero dall'autocertificazione del legale rappresentane, deve risultare l'esistenza e il funzionamento dell'interconnessione del bene con il software gestionale dell'azienda.
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione del bene, questo viene ceduto, il credito d'imposta deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito eventualmente già utilizzato andrà riversato all'erario, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Occorre comunque verificare che il cumulo sia permesso per ogni singola disciplina agevolativa di cui si intende usufruire.
Particolare attenzione in tema di cumulabilità nel settore agricolo: un recente chiarimento della Commissione Europea limita la cumulabilità del credito d'imposta con i contributi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) erogati dalla Provincia.