0474 501 399 info@vbc.bz.it
Logo VBC
Richiedi contatto

Area clienti

Un portale per collaborare e condividere.

Accedi

Richiesta di contatto

Il modo più veloce per fare la nostra conoscenza.

Richiedi contatto
Chiudi

Venerdì 19 marzo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l'atteso Decreto Sostegni (Decreto Legge 41/2021). Lunedì 22 marzo il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è pertanto entrato in vigore. 

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

A favore di chi?

  • Soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • con partita IVA attiva alla data di entrate in vigore del decreto;
  • con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno d’imposta 2019;
  • che hanno subito una riduzione di almeno il 30% del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto a quello dell’anno 2019;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019, il contributo spetta anche in assenza di riduzione del fatturato e dei corrispettivi.

Importo del contributo

L’importo del contributo è pari ad una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019. Per fare chiarezza, se la diminuzione del fatturato nel 2020 rispetto al 2019 è stata di 50.000 euro, il fatturato medio mensile è pari a 50.000/12, dunque a 4.166,67. Su tale importo verrà calcolato il contributo in dipendenza delle seguenti fasce di ristoro:
60% per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 100.000 euro nel 2019;
50% per soggetti con ricavi/compensi da 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro;
40% per soggetti con ricavi/compensi da 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro;
30% per soggetti con ricavi/compensi da 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro;
20% per soggetti con ricavi/compensi da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L'importo minimo del contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo non potrà superare 150.000 euro.
In alternativa al contributo a fondo perduto, questo può essere trasformato in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.

Come fare domanda

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. L’istanza potrà essere trasmessa anche da un intermediario incaricato. Dall’apertura della procedura telematica (non ancora avvenuta), ci saranno 60 giorni di tempo per presentare la domanda.

Art. 2 – Fondo per la montagna

È istituito un fondo di 700 milioni di euro per la concessione di contributi in favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. La ripartizione dei fondi a livello regionale dovrà avvenire con un decreto da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sostegni.
Successivamente, entro 30 giorni, le regioni e le provincie autonome destineranno le risorse, assegnando:
• il 70% ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici in proporzione ai titoli di accesso agli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019;
• il 30% a tutti i Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici per la distribuzione ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico e in favore dei maestri di sci.
I decreti da adottare dovranno prevedere gli ulteriori criteri e presupposti per poter accedere ai contributi.

Art. 4 – Annullamento di debiti tributari

Ai soggetti con reddito fino a 30.000 euro nel 2019, sono automaticamente annullati i debiti tributari relativi a cartelle esattoriali fino a 5.000 euro affidati all’Agente di Riscossione nel periodo dal 2000 al 2010.

Art. 6 – Riduzione del canone speciale RAI

Per le strutture ricettive e per i bar è prevista la riduzione del 30% del canone speciale RAI. A coloro che hanno già versato il canone prima dell’entrata in vigore del decreto sostegni, sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% del canone versato.

Art. 10 – Indennità per i lavoratori stagionali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 01/01/2019 e l’entrata in vigore del decreto sostegni, che abbiano lavorato per almeno 30 giorni nello stesso periodo e che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di indennità di disoccupazione, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.
Simili indennità sono previste anche a favore di lavoratori dipendenti stagionali di altri settori, a lavoratori intermittenti e a lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie e a incaricati alle vendite a domicilio.
La domanda per tali indennità dovrà essere presentata all’INPS entro il 30/04/2021 tramite modalità ancora da stabilire.

Art. 19 – Esonero contributivo per le filiere agricole

Analogamente a quanto già previsto dal decreto ristori per i mesi di novembre e dicembre, l’esonero contributivo a favore delle imprese agricole è riconosciuto anche per il mese di gennaio 2021 (in misura di 1/12 della contribuzione dovuta per l’anno 2021 esclusi i premi/contributi dovuti all’INAIL).

Art. 28 – Incremento del massimale per gli aiuti di Stato connessi all’emergenza Covid-19

L’importo massimo degli aiuti di Stato connessi all’emergenza sanitaria Covid-19 concedibili ad una singola impresa è innalzato dai precedenti 800 mila euro a 1,8 milioni di euro. Per le imprese attive nel settore agricolo, il limite passa da 100 mila euro a 225 mila euro.