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Entrato in vigore il 26 maggio 2021 il decreto-legge n. 73/2021, denominato Decreto Sostegni-bis. Ecco le principali misure di carattere fiscale e agevolativo introdotte:

Art. 1 – Contributo a fondo perduto
Vengono introdotti tre nuovi contributi a fondo perduto a favore di soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Da notare che finalmente vengono prese in considerazione anche le perdite di fatturato della stagione invernale. Ecco tutti i dettagli relativamente ai nuovi contributi:
https://www.vbc.bz.it/it/news/52-approvato-il-decreto-sostegni-bis-nuovi-contributi

Art. 3 – Incremento del fondo per la montagna
Il fondo di 700 milioni di euro istituito dal Decreto Sostegni di marzo viene incrementato per 100 milioni di euro (di cui 26,6 milioni spettanti alla Provincia di Bolzano). Il fondo è dedicato alle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. La Provincia di Bolzano provvederà a definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione
Il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (60%) e affitto d’azienda (30%) a favore delle imprese turistico-ricettive è prorogato fino al mese di luglio 2021. Per le imprese non attive nel settore turistico-ricettivo, il credito d’imposta è prorogato fino al mese di maggio 2021.
Presupposto generale per accedere al credito d’imposta rimane la riduzione di fatturato. Però rimane invariata la possibilità di accedere al credito d’imposta anche in assenza di riduzione di fatturato per le imprese con sede in comuni che si trovavano in stato di calamità all’entrata in vigore del Decreto Rilancio (tutti i Comuni della Provincia di Bolzano).

Art. 7 – Estensione del bonus alberghi
Il bonus alberghi, il quale prevede un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute per la riqualificazione di strutture alberghiere e ricettizie viene prorogato anche per l’anno 2022. Si ricorda che sono già state stanziate risorse per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, però ad oggi si rimane in attesa dei regolamenti attuativi che definiscano gli ulteriori requisiti per accedere al credito d’imposta e le modalità con cui richiedere l’agevolazione.

Art. 19 – ACE innovativa 2021
Per l’anno d’imposta 2021, la percentuale sulla variazione in aumento del capitale proprio rispetto alla chiusura del periodo d’imposta precedente su cui calcolare la deduzione dal reddito d’impresa è aumentata al 15% (dal precedente 1,3%). Anziché come deduzione dal reddito, l’agevolazione potrà essere fruita anche quale credito d’imposta, applicando alla deduzione spettante le aliquote IRPEF/IRES vigenti. Per usufruire del credito d’imposta sarà necessario inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Art. 20 – Credito imposta beni strumentali per soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni
Il credito d’imposta spettante per l’acquisto di beni strumentali diversi dai beni industria 4.0 effettuati entro il 31/12/2021 potrà essere utilizzato in compensazione in unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi/compensi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro.

Art. 22 – Estensione del limite compensabile in conto fiscale per l’anno 2021
L’importo massimo compensabile in F24 per gli intestatari di conto fiscale è elevato a 2 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 32 – Credito d’imposta sanificazione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60 mila euro.
Per l’agevolazione sono stati stanziati 200 milioni di euro, che dovranno essere ripartiti tra gli aventi diritto (il credito d’imposta pertanto sarà presumibilmente inferiore al 30%). I criteri e le modalità di applicazione saranno stabiliti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Ai soggetti già beneficiari dei bonus per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo introdotto dal Decreto Sostegni di marzo sarà erogata un’ulteriore indennità pari a 1.600 euro. Si ricorda che il termine per presentare domanda per l'indennità di 2.400 euro introdotta dal Decreto Sostegni di marzo scadrà il 31 maggio. 
I soggetti che non hanno beneficiato dell’indennità introdotta dal Decreto Sostegni, dovranno presentare domanda all’INPS entro il 31 luglio 2021.
Possono accedere all’indennità i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 01/01/2019 e l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, che abbiano lavorato per almeno 30 giorni nello stesso periodo e che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di indennità di disoccupazione.
Simili indennità sono previste anche a favore di lavoratori dipendenti stagionali di altri settori, a lavoratori intermittenti e a lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie e a incaricati alle vendite a domicilio.
Inoltre, possono accedere all’indennità i dipendenti a tempo determinato del settore del turismo che abbiano lavorato nel settore per almeno 30 giorni nel periodo tra il 01/01/2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, abbiano lavorato nel settore per almeno 30 giorni nel 2018 e non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendenti alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis.

Art. 68 – Aumento dell'aliquota di compensazione IVA per la cessione di bovini e suini
Per il 2021, l'aliquota IVA di compensazione applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina è fissata al 9,5%. 

Art. 70 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole
Analogamente a quanto già previsto per i mesi di novembre, dicembre e gennaio, l’esonero contributivo a favore delle imprese agricole è riconosciuto anche per il mese di febbraio 2021 (in misura di 1/12 della contribuzione dovuta per l’anno 2021 esclusi i premi/contributi dovuti all’INAIL).