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In attesa dell’entrata in vigore dal primo gennaio 2022 del nuovo sistema di agevolazione per i figli, è stato introdotto per il periodo dal primo luglio 2021 al 31 dicembre 2021 una misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”. Per accedere all'assegno, il nucleo familiare non potrà avere un ISEE di importo superiore a 50.000 euro.

La misura sarà compatibile con altre misure a favore dei figli erogate da Stato, Regioni, Province ed Enti Locali, ad eccezione dell'assegno per il nucleo familiare erogato dall'INPS, il quale continuerà regolarmente ad essere erogato per gli aventi diritto.
Per il secondo semestre 2021 rimarranno in vigore le agevolazioni esistenti: gli assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni fiscali per figli a carico e gli assegni familiari in agricoltura. Tutte queste misure sono compatibili con il nuovo assegno temporaneo per i figli minori.

Poi, dal primo gennaio 2022 tutte le agevolazioni a favore dei figli dovrebbero essere raccolte nell' ASSEGNO UNICO PER I FIGLI.


Misura dell’assegno

  • 167,50 euro mensili per ciascun figlio minore di 18 anni (217,80 euro per ciascun figlio in presenza di almeno 3 figli) con soglia ISEE fino a 7.000 euro;
  • l’assegno spetta in misura decrescente con l’aumentare dell’ISEE, fino alla soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale l’assegno non spetta (qui trovi tutti gli importi: Tabella).
  • gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.

Presentazione delle domande


La domanda deve essere presentata dal genitore richiedente entro il 31 dicembre 2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità a partire da luglio 2021. Per le domande presentate dopo il 30 settembre, la decorrenza dell’assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

La domanda (da presentare una sola volta per ciascun figlio) potrà essere presentata attraverso:

  • il portale WEB dell’INPS (accesso SPID, CIE o CNS o con PIN se rilasciato prima del primo ottobre 2020);
  • telefonicamente al numero verde 803164 (06164164 da cellulare);
  • gratuitamente presso i patronati.

Per i nuclei famigliari non in possesso di ISEE in corso di validità, prima di poter presentare la domanda sarà necessario presentare un nuovo ISEE. Anche questo può essere presentato tramite il portale WEB dell'INPS oppure gratuitamente presso i patronati.

Cos'è l'ISEE??

L’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. È in pratica la “carta di identità” economica del nucleo familiare, cioè di tutte le persone riportate sul cosiddetto “stato di famiglia” che risultano essere coabitanti presso una determinata abitazione.

L’ISEE serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, considerando - salvo alcune eccezioni - tutte le voci di “ricchezza” attribuibili a quel medesimo nucleo, come le proprietà immobiliari, le rendite finanziarie, i redditi vari, ecc.

L’ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata la DSU.