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Come ormai noto, il DECRETO LEGGE 127/2021 ha introdotto l'obbligo di esibizione e verifica del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021. 

A chi si applica?

Ogni lavoratore che svolge attività lavorativa nel settore privato è obbligato ad essere in possesso del green pass ai fini dell'accesso al luogo di lavoro e ad esibirlo in caso di richiesta. Ciò vale per tutti i lavoratori, sia per lavoratori dipendenti che per lavoratori autonomi, agricoltori e liberi professionisti. L'obbligo si applica anche a stagisti, volontari e formatori che accedono al luogo di lavoro. Sono esclusi solo coloro che sono esentati dalla vaccinazione sulla base di un certificato medico.

Requisiti per ottenere il green pass

Il green pass può essere ottenuto passati 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Il green pass ottenuto in seguito ad aver ricevuto la prima dose di vaccino sarà valido fino alla data prevista per la seconda dose di vaccino. Dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino, il green pass avrà validità di 12 mesi dalla data di ricezione della seconda dose.
Alternativamente, il green pass può essere ottenuto in seguito ad un test antigenico negativo (valido per 48 ore) o ad un test PCR negativo (valido per 72 ore).
Il green pass per i guariti dal Covid-19 che hanno ricevuto una dose di vaccinazione è valido per 12 mesi, mentre per i guariti dal Covid-19 che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccinazione, il green pass è valido per un periodo di 6 mesi dalla data di guarigione.

Obbligo di controllo da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a verificare il possesso e la validità del green pass dei propri dipendenti e collaboratori e deve nominare a tal fine un addetto che si occuperà dei controlli (eventualmente anche se stesso). Inoltre, deve predisporre il piano per l’organizzazione dei controlli. L’obbligo di green pass non si applica ai clienti, tranne nei casi in cui il green pass sia già obbligatorio (es. nei locali interni di ristoranti).
Ai lavoratori sprovvisti di green pass dovrà essere negato l’accesso al posto di lavoro fino ad esibizione dello stesso. Non ci saranno però conseguenze disciplinari ed è previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i periodi di assenza in seguito alla mancanza del green pass non viene corrisposta alcuna retribuzione.

Sanzioni

Nel caso in cui, durante un controllo, il dipendente si trovi sul luogo di lavoro, però si sia sottratto alla verifica del green pass, sono previste sanzioni a carico del dipendente da 600 a 1.500 Euro.
Se, durante un controllo viene riscontrato che il datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi di verifica, per il datore di lavoro sono previste sanzioni da 400 a 1.000 Euro.

Tutela della privacy

La normativa privacy impone la necessità di informare i lavoratori circa il potenziale trattamento dei dati personali per l'accesso al luogo di lavoro. Ciò vale sia per i dipendenti dell'azienda che per tutti coloro che accedono al luogo di lavoro nella sede dell'azienda (stagisti, volontari, formatori, ecc.). 
A tal fine abbiamo predisposto un fac-simile dell'informativa da rendere ai sensi dell'articolo 13 del Reg. EU 679/2016. Questa dovrà essere completata indicando il Titolare del trattamento.
Tale informativa dovrà essere portata a conoscenza degli interessati. Consigliamo di renderla visibile nel luogo dove si effettuano le verifiche sulla validità del Green Pass (ad esempio all'entrata del luogo di lavoro). 

Questo il link per scaricare il fac-simile:
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. EU 679/2016