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In questo mese di novembre si sono succedute alcune novità per il settore turistico in tema di agevolazioni e contributi. Ecco i dettagli...
 

1. ESENZIONE PRIMA RATA IMI 2021

Con legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 12 del 16/11/2021 è stata introdotta un'agevolazione IMI a sostegno dell'economia del settore turistico a valere sull'anno 2021.

REQUISITO OGGETTIVO - Non è dovuta la prima rata dell'IMI 2021 per i fabbricati delle seguenti categorie catastali:
• A, D/2 e D/8 destinati ad attività ricettive a carattere alberghiero ed extralberghiero;
• fabbricati e pertinenze (massimo 3) accatastate in C/2, C/6 e C/7 destinate ad attività di affitto di camere ed appartamenti e ad uso agrituristico;
• A/11 destinati a rifugi alpini;
• D/3 destinati ad attività culturali e del tempo libero;
• D/6, D/7 e D/8 destinati a sale da ballo e discoteche;
• C/1, D/3 e D/8 destinati ad attività di somministrazione di bevande, di pasti e bevande e di intrattenimento;
• fabbricati destinati a campeggi.

REQUISITO SOGGETTIVO - L'agevolazione si applica:
• ai soggetti passivi IMI gestori delle attività nei fabbricati delineati;
• ai soggetti passivi IMI che non sono gestori delle attività qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività (es. comodato);
• ai soggetti passivi IMI che non sono gestori delle attività qualora abbiano dato il fabbricato in locazione o in affitto al gestore dell'attività e solo qualora il relativo canone annuale di locazione/affitto per l'anno 2021 sia ridotto almeno dell'importo che sarebbe dovuto a titolo di IMI per l'anno 2021 senza esenzione (riduzione deve risultare da atto registrato).

L'agevolazione verrà applicata in automatico dai Comuni, i quali dovrebbero inviare ai soggetti passivi il calcolo dell'importo da versare quale seconda rata IMI per l'anno 2021.

Soltanto per i seguenti due casi sarà necessaria la compilazione di un’autocertificazione, da inviare ai Comuni entro il 31/01/2022:
• soggetti passivi che, in qualità di soci della società che gestisce l'attività, hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli artt. 2254 e 2342 del Codice Civile;
• soggetti passivi che abbiano dato il fabbricato in locazione/affitto al gestore dell'attività esercitata nel fabbricato.

2. SUPERBONUS ALBERGHI – CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il decreto legge n. 152 del 06/11/2021, disposizione per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’art. 1 introduce un nuovo bonus destinato alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica e al comparto ricreativo, fieristico e congressuale.
Il bonus consiste in un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione e cedibile, in tutto o in parte, fino all’80% delle spese sostenute entro il 31/12/2024 per i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
c) interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) realizzazioni di piscine termale e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
e) spese per la digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta, spazi e pubblicità su siti e piattaforme specializzate, consulenze per il marketing digitale, ecc.).

Per gli stessi interventi è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 100 mila euro. Credito d’imposta e contributo a fondo perduto sono cumulabili, fino a concorrenza del costo sostenuto.
Il credito d’imposta potrà essere richiesto anche per interventi avviati dopo il 01/02/2020 e non ancora conclusi alla data del 06/11/2021.
Sia il credito d’imposta che il contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito, dunque non sono tassati.

I bonus saranno concessi SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE DOMANDE con limiti di spesa abbastanza ridotti. Sono stati stanziati fondi per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Pertanto, chi prima fa domanda sarà assegnatario dei fondi (= click day).
Per ulteriori dettagli e per individuare le spese ammesse ai fini della determinazione degli incentivi, è necessario attendere l’avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, che dovrà essere pubblicato dal Ministero del Turismo entro dicembre 2021. 

GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO

Lo stesso decreto, all’art. 2, istituisce un fondo per la concessione di garanzie su finanziamenti ai soggetti del settore turistico, con particolare attenzione ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
Le garanzie sono rilasciate su finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale e il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
La garanzia è concessa gratuitamente e nel limite di 5 milioni di euro per singola impresa.
Per ulteriori informazioni sarà necessario rivolgersi agli istituti finanziari. 

FONDO ROTATIVO IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO

In alternativa al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto, sono previsti contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500 mila euro e fino a 10 milioni di euro.
Tali contributi devono essere combinati con la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso il MISE.
Con successivo decreto interministeriale dovranno essere stabiliti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per accedere al contributo.