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Il 30 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). Il testo è ricco di novità fiscali. Ecco le principali misure e novità. Clicca su ciò che ti interessa!
INDICE
Rimodulazione delle aliquote IRPEF (commi 2-4)
Con la Legge di Bilancio 2022 vengono riorganizzate le aliquote IRPEF, che da 5 diventano 4, prevedendo la riduzione della seconda aliquota (dal 27 al 25%) e della terza aliquota (dal 38 al 35%), però facendo scattare l’aliquota del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro (dai precedenti 75.000 euro). Le aliquote IRPEF che saranno applicate nel 2022 saranno di conseguenza le seguenti:
Vengono inoltre riviste leggermente le detrazioni d’imposta. Nel complesso si può ritenere che la Legge di bilancio favorisca una riduzione dell’IRPEF dovuta, sia per dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi. Sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito tra 28 e 50 mila euro.
Esclusione da IRAP per le persone fisiche (commi 8-9)
Sono esenti da IRAP, dal periodo 2022, i contribuenti persone fisiche, dunque le imprese individuali, che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.
Proroga Superbonus (comma 28)
L’agevolazione Superbonus 110% è prorogata con le seguenti scadenze:
Nuovi bonus edilizi e proroga di bonus edilizi già in vigore (commi 37-38-39-42) e proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura (comma 29)
I seguenti bonus edilizi diversi dal Superbonus 110% sono stati prorogati fino al 31/12/2024:
È stato prorogato fino al 31/12/2022 il bonus facciate (recupero/restauro della facciata esterna degli edifici situati in zone residenziali), con detrazione IRPEF o IRES del 60% da ripartire in 10 anni (in diminuzione dal 90% del 2021).
La Legge di bilancio 2022 introduce un nuovo bonus edilizio, attivo solo nell’anno 2022, consistente nella detrazione IRPEF o IRES del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti (es. installazione ascensori).
Sono inoltre state prorogate al 31/12/2025 le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura per i bonus edilizi, ai quali si è aggiunto il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche e il bonus per la realizzazione di box auto pertinenziali.
Come introdotto dal comma 29 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2022, l’asseverazione dei costi e il visto di conformità sono ora obbligatori non solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura del Superbonus, bensì anche per la cessione del credito o lo sconto in fattura degli altri bonus edilizi, fatta eccezione per i lavori in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro.
Proroga credito d’imposta beni strumentali (comma 44)
Per gli investimenti in beni materiali industria 4.0 effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, del 10% del costo per investimenti fino a 10 milioni di euro e del 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro. Per investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0, il credito d’imposta viene prorogato al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali.
Nessun credito d’imposta viene riconosciuto all’acquisto di beni “ordinari” dal 2023 in poi.
I crediti d’imposta beni strumentali attivi nel 2022 sono i seguenti:
Nuova Sabatini - rifinanziamento (commi 47-48)
Il contributo per facilitare l’accesso al credito delle imprese per l’acquisto di beni strumentali erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico è stato rifinanziato fino al 2027. Torna l’erogazione a rate per finanziamenti di importo superiore a 200 mila euro.
Crediti compensabili in F24 – soglia a 2 milioni di euro (comma 72)
Il limite annuo (a regime) dei crediti di imposta e contributivi che possono essere compensati dall’anno 2022 in poi è pari a 2 milioni di euro. Il limite riguarda la compensazione “orizzontale” nel modello F24 (compensazione tra tributi diversi), ovvero i crediti rimborsabili in conto fiscale con la procedura semplificata.
Proroga del bonus prima casa per gli under 36 (comma 152)
La Legge di bilancio 2022 proroga al 31/12/2022 il bonus prima casa per giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno della stipula del rogito per l’acquisto della prima casa e che possono far valere un ISEE non superiore a 40 mila euro annui.
L’agevolazione prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa e delle relative pertinenze. In caso di acquisto soggetto a Iva è riconosciuto un credito d’imposta pari all’IVA pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato per pagare imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto.
Inoltre sono previste agevolazioni per la stipula del mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa.
Bonus affitto per giovani tra i 20 e i 31 anni (comma 155)
Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione per un’intera unità immobiliare oppure anche solo per una parte di un’unità immobiliare (ad esempio una stanza) da destinare a propria residenza, è concessa, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione IRPEF pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro.
Fondo per il turismo, spettacolo e auto (comma 486)
Al fine di sostenere gli operatori dei settori del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, viene istituito un fondo da 150 milioni di euro per il 2022. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà stabilire le modalità per accedere ai contributi.
Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento per le attività immateriali (commi 622-624)
Relativamente alle attività immateriali (ad esempio i marchi e l’avviamento), le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18, la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati versando l’imposta sostitutiva del 3%, deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di detto importo.
Per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta dovrà invece essere versata un’ulteriore imposta sostitutiva nella misura compresa tra il 9 e il 13%.
Alla luce di questa novità è consentita la revoca, anche parziale, della rivalutazione già effettuata con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% con il conseguente rimborso ovvero utilizzo in compensazione dell’imposta sostitutiva versata.
Proroga entrata in vigore disposizioni IVA per ETS (comma 683)
Viene prorogata al 01/01/2024 l’entrata in vigore della norma, applicabile agli enti del terzo settore, tesa a qualificare rilevanti ai fini IVA (in quanto esenti) una serie di prestazioni attualmente considerate escluse dal campo di applicazione dell’IVA. L’entrata in vigore di tale norma avrebbe portato a significative difficoltà per gli enti del terzo settore, costretti a provvedere a nuovi adempimenti contabili e dichiarativi.
Sospensione ammortamenti per l’anno 2021 (comma 711)
Per le imprese che non hanno rilevato il 100% degli ammortamenti nel 2020, la Legge di bilancio proroga anche per il 2021 la possibilità di sospendere gli ammortamenti. La disposizione vale ai soli fini civilistici, in quanto, ai fini fiscali, per non perdere la deducibilità del costo, sarà comunque necessario tenere conto della quota di ammortamento imputabile all’esercizio 2021.
Bonus impianti fonti rinnovabili (comma 812)
Ai fini IRPEF è riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità per accedere al credito d’imposta.
Esteso il termine di pagamento delle cartelle (comma 913)
È stato esteso a 180 giorni (ordinariamente 60 giorni) il termine per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Analoga estensione era già stata introdotta dal Decreto fiscale per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
Sospensione termine di pagamento di tributi e contributi dovuti da associazioni sportive dilettantistiche (commi 923-924)
Il pagamento delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’IVA dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e da associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022 sono differite al 30 maggio 2022, con la possibilità di rateizzare il pagamento in 7 rate mensili.