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A fine febbraio ed inizio marzo sono entrati in vigore diversi decreti che hanno introdotto alcune importanti novità fiscali.

Il "Decreto cessioni" del 25 febbraio 2022 (DL 13/2022) ha introdotto le seguenti novità in materia di bonus edilizi:

  • Il blocco della cessione successiva dei crediti derivanti dalla cessione di bonus fiscali o da sconti in fattura praticati è stato revocato. Sarà pertanto possibile effettuare due cessioni successive dei crediti fiscali se effettuate verso banche e intermediari finanziari;
  • Sono state inasprite le sanzioni per i tecnici abilitati al rilascio di asseverazioni in caso di esposizione di informazioni false o omissioni;
  • I tecnici abilitati dovranno essere coperti da assicurazione per ogni intervento comportante asseverazioni e con massimale pari all'importo di ogni singolo intervento agevolato;
  • Per i lavori edili che accedono a detrazioni fiscali avviati dal 27/05/2022, sarà necessario inserire i riferimenti del contratto collettivo applicato dall'impresa che esegue i lavori (se datore di lavoro) sia nell'atto di affidamento dei lavori che nelle fatture emesse.

Con la conversione in legge del "Decreto milleproroghe" (DL 228/2021) sono state prorogate diverse scadenze fiscali:

  • Il termine dal quale potranno essere applicate le sanzioni per gli obblighi informativi sui contributi pubblici ricevuti nell'anno 2020 è prorogato al 31/07/2022 (prima 01/01/2022). Per l'obbligo informativo relativamente ai contributi ricevuti nel 2021, il termine decorre dal 01/01/2023 (prima 01/07/2022);
  • Le assemblee per le approvazioni dei bilanci tenute fino al 31/07/2022 potranno essere tenute anche con modalità "a distanza". I bilanci dovranno comunque essere approvati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
  • Anche per l'anno d'imposta 2021 ci sarà la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni;
  • L'importo limite dell'uso del contante torna ad essere 1.999,99 euro fino al 31/12/2022 per ridursi poi ai 999,99 euro a partire dal 01/01/2023;
  • La disciplina più favorevole del credito d'imposta beni strumentali 2021 può essere applicata agli acquisti effettuati entro il 31/12/2022 (prima 30/06/2022), sempre a condizione che entro il 31/12/2021 sia stato accettato l'ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Con l'entrata in vigore del "Decreto energia" (DL 17/2022) sono state introdotte misure per far fronte al caro energia:

  • Sia per le utenze elettriche domestiche che per le utenze non domestiche sono annullati gli oneri di sistema per il 2. trimestre 2022 (analogamente a quanto già previsto per il 1. trimestre 2022);
  • Continua ad applicarsi per il 2. trimestre 2022 l'aliquota IVA del 5% sulla fornitura di gas metano per uso civili e industriali. Per lo stesso periodo saranno inoltre ridotti gli oneri di sistema;
  • Per sostenere il settore degli autotrasportatori si introduce un credito d'imposta del 15% per l'acquisto del componente AdBlue e un credito d'imposta del 20% per l'acquisto di GNL (gas naturale liquefatto) utilizzati per la trazione dei mezzi di autotrasporto;
  • Vengono semplificati gli adempimenti per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Inoltre, con il "Decreto energia" vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La rivalutazione sarà possibile per terreni e partecipazioni detenute alla data del 01/01/2022 sulla base di apposita perizia giurata e versamento di un'imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 15/06/2022