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Per lavori edili CON INIZIO LAVORI DAL 28/05/2022 e di importo complessivo superiore a 70 mila euro, per i quali il committente intende usufruire di detrazioni fiscali è previsto un nuovo adempimento: indicare il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (CCNL) nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione di tali lavori.
In caso di subappalto, nel contratto di subappalto, nelle relative fatture emesse dal subappaltatore nei confronti del subappaltante e nelle fatture emesse dal subappaltante nei confronti del cliente finale dovrà essere indicato il CCNL applicato ai lavoratori della ditta subappaltatrice.

L’indicazione deve avvenire in relazione ai seguenti bonus edilizi:
- superbonus e sismabonus 110%;
- bonus eliminazione barriere architettoniche 75%;
- bonus mobili 50%;
- bonus verde 36%;
- bonus facciate 60%.
Inoltre, l’indicazione deve avvenire anche relativamente agli altri bonus edilizi (es. ecobonus 65% e 50% o bonus ristrutturazione edilizia 50%) nel caso in cui questi siano oggetto di sconto in fattura o di cessione del credito.
L'omessa indicazione del CCNL nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse comporterà per il committente la perdita della possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali.

COSA PREVEDE IL NUOVO ADEMPIMENTO?
Nell’atto di affidamento dei lavori (generalmente contratto d’appalto o lettera d’incarico) e nelle successive fatture dovrà essere indicato il CCNL applicato dalla ditta esecutrice dei lavori edili. Il contratto applicato deve essere un contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali contratti sono identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: F012, F015, F018. L'onere di richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi è in carico al committente dei lavori, in quanto l'omessa indicazione determina il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali.

PER QUALI LAVORI?
Il nuovo adempimento è riferito esclusivamente ai lavori edili, compresi gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro.

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?
L’adempimento riguarda imprese attive nel settore dell’edilizia che hanno lavoratori dipendenti. Ad esempio, un singolo artigiano, privo di dipendenti, non rientra nell’obbligo. Per imprese senza dipendenti potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’assenza di dipendenti sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture.
L’adempimento non dovrebbe riguardare le imprese che, pur eseguendo prestazioni che possono beneficiari dei bonus edilizi, non operano nel settore edilizio – ad esempio un’impresa che effettua la fornitura con posa in opera di serramenti e che applica ai propri dipendenti un contratto collettivo diverso da quello edile.