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Nel settore dell’edilizia sono diverse le disposizioni che permettono l’applicazione del reverse charge, dunque dell’inversione contabile dell’IVA. Di seguito un chiarimento in riguardo alle prestazioni di installazione di impianti relativi a edifici e di completamento di edifici effettuati in subappalto.

L’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72 prevede l’applicazione del reverse charge per prestazioni di servizi di installazione di impianti relativi a edifici e per opere di completamento di edifici effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. Anche le attività di manutenzione e riparazione relative a tali prestazioni rientrano nel reverse charge.

L’art. 17, comma 6, lettera a) del DPR 633/72 prevede invece l’applicazione del reverse charge per interventi edilizi in subappalto per prestazioni riconducibili alle attività di costruzione di edifici, ingegneria civile o lavori di costruzione specializzati diverse da quelli di cui all’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72, dunque diverse dalle prestazioni di servizi di installazione di impianti relativi ad edifici e delle opere di completamento di edifici.

Spesso è difficile distinguere una prestazione di costruzione di edificio da una prestazione di completamento di edificio. In generale si può però assumere che, quando un’impresa svolge una prestazione limitata ad una lavorazione parziale della fase di costruzione, questa può essere considerata una prestazione di completamento di edifici. Così, ad esempio, l’opera di costruzione grezza di un immobile può essere considerata completamento di edificio, qualora a completare la costruzione siano altre imprese. Allo stesso modo, anche il rivestimento di pavimenti e muri sono considerate opere di completamento di edificio, anche se effettuate su un immobile di nuova costruzione.
La costruzione del tetto, invece, è qualificata come prestazione di costruzione per espressa previsione di prassi e pertanto non può essere considerata completamento di edificio.

Quale disposizione deve essere dunque applicata in caso di subappalto per l’installazione di impianti relativi a edifici o per opere di completamento di edifici?
L’articolo di legge cita esplicitamente che la disposizione da applicare in questi casi è l’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72, dunque la disposizione relativa ai servizi di installazione di impianti relativi a edifici e alle opere di completamento di edifici.
Pertanto, in fattura andrà indicata tale disposizione per l’applicazione del reverse charge.