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La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto una riduzione contributiva del 50% a favore dei nuovi iscritti alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti.
Le domande di accesso all'agevolazione possono essere presentate sul sito dell'INPS.

Chi può beneficiare dell’agevolazione

La riduzione spetta ai soggetti che:

  • si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni INPS degli artigiani o dei commercianti;
  • avviano un’attività di impresa individuale o in forma societaria nello stesso periodo;
  • non risultano essere iscritti prima del 2025 a nessuna delle gestioni INPS degli artigiani o dei commercianti.

Sono compresi:

  • titolari di ditte individuali, anche in regime forfettario;
  • soci di società di persone o di capitali (S.r.l.);
  • collaboratori familiari e coadiutori che iniziano l’attività nel 2025.

Entità e durata del beneficio

La riduzione riguarda il 50% dei contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dovuti alla gestione di riferimento (artigiani o commercianti).
Restano dovuti integralmente il contributo di maternità (7,44 € annui) e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività (0,48%).

La riduzione si applica per 36 mesi dalla data di iscrizione alla gestione e decorre dall'inizio dell’obbligo contributivo.
È mantenuta anche in caso di cambio di attività, sede o forma giuridica, purché non si interrompa la continuità contributiva.

Modalità di richiesta

La domanda va presentata esclusivamente online tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) dell’INPS, compilando l’apposito modulo.
Il titolare della posizione aziendale dovrà autocertificare il possesso dei requisiti.

Chi ha già versato i contributi in misura piena potrà richiedere il rimborso o la compensazione sulle rate successive.

Cumulabilità con altre agevolazioni contributive

La riduzione contributiva non è cumulabile con altri regimi agevolativi che prevedono riduzioni di aliquota, in particolare:

  • la riduzione del 50% per pensionati con più di 65 anni;
  • il riduzione al 65% per i soggetti in regime forfettario.

Tuttavia, per i soggetti in regime forfettario, è possibile optare per la nuova agevolazione, rinunciando al regime forfettario già richiesto.
Al termine dei 36 mesi, il contribuente potrà eventualmente rientrare nel regime previdenziale agevolato dedicato ai soggetti in regime forfettario.

Aiuti di Stato e “de minimis”

L’agevolazione rientra tra gli aiuti “de minimis”, con un limite massimo di 300.000 € nell’arco di tre anni.
L’INPS provvederà alla registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.