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DEDUCIBILITA’ FISCALE

L’art. 164 del TUIR limita la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi (spese per l’acquisto, carburanti, manutenzioni, assicurazioni, interessi passivi su finanziamenti, autostrada, ecc.) relativi ad automezzi ed autovetture utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

DEDUCIBILITA’ INTEGRALE 100%

La deducibilità fiscale dei costi al 100% è permessa per i veicoli utilizzati solo ed esclusivamente nell’attività propria dell’impresa (es. autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale) e per i veicoli adibiti ad uso pubblico (es. taxi).

DEDUCIBILITA’ 20%

Anche se utilizzate nell’attività propria dell’impresa, per autovetture aventi al massimo 9 posti, per autocaravan, nonché per ciclomotori e motocicli, è prevista la deducibilità dei costi soggetta a due limiti:
- la percentuale di deducibilità ammessa, che corrisponde al 20%;
- l’ammontare massimo del costo di acquisto dell’automezzo (anche mediante contratto di leasing) su ci applicare la deducibilità, pari a 18.075,99 € (4.131,66 € per motocicli e 2.065,83 € per ciclomotori).
In caso di noleggio o locazione, l’ammontare massimo su cui calcolare la deduzione è pari a 3.615,20 € annui (774,69 € per motocicli e 413,17 € per ciclomotori).

DEDUCIBILITA’ 70% USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Le spese sostenute per i mezzi di trasporto dati in uso ai dipendenti per la maggior parte dell’anno (il periodo non deve necessariamente essere continuativo) sono deducibili al 70%, senza alcun limite di importo. L’utilizzo dei mezzi da parte dei dipendenti deve sempre essere documentato (per esempio nel contratto di lavoro).
Invece, se i mezzi di trasporto sono dati in uso ai dipendenti per un periodo corrispondente a meno della metà più uno dei giorni dell’anno, le spese relative sono deducibili al 20%.

DEDUCIBILITA’ 80% AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio sono invece previsti i seguenti limiti di deducibilità dei costi:
- la percentuale di deducibilità ammessa corrisponde al 80%;
- l’ammontare massimo del costo di acquisto dell’automezzo (anche mediante contratto di leasing) su ci applicare la deducibilità è pari a 25.822,84 € (4.131,66 € per motocicli e 2.065,83 € per ciclomotori).
In caso di noleggio o locazione, l’ammontare massimo su cui calcolare la deduzione è pari a 5.164,57 € annui (774,69 € per motocicli e 413,17 € per ciclomotori).

ALTERNATIVE – RIMBORSO CHILOMETRICO A DIPENDENTI, SOCI E AMMINISTRATORI

Una forma alternativa per dedurre fiscalmente i costi dei mezzi di trasporto è il rimborso chilometrico concesso a dipendenti oppure a soci ed amministratori delle società (non però al titolare di impresa individuale).
Quando un dipendente, un socio oppure un amministratore viene autorizzato a spostarsi in trasferta per raggiungere una sede di lavoro con un proprio mezzo di trasporto, può essere corrisposto da parte dell’azienda un rimborso chilometrico stabilito forfettariamente in base alle tabelle ACI pubblicate annualmente. Tali tabelle stabiliscono un rimborso forfettario per chilometro in base all’autovettura utilizzata.
L’azienda può dedurre fiscalmente il rimborso corrisposto con limiti riferiti alla potenza dell’autoveicolo utilizzato. La liquidazione del rimborso deve essere certificata sulla base della percorrenza, del tipo di auto utilizzata e del relativo costo chilometrico individuabile dalle tabelle ACI.

DETRAIBILITA’ DELL’IVA

DETRAZIONE INTEGRALE - 100%

L’IVA è interamente detraibile solo per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa, per gli autoveicoli usati come taxi oppure ai fini di formazione di una scuola guida, per i veicoli utilizzati per il noleggio o leasing e per i veicoli utilizzati da rappresentanti di commercio (in funzione dell’utilizzazione del bene).
Inoltre, l’IVA è interamente detraibile nel caso in cui il veicolo venga messo a disposizione dei propri dipendenti dietro pagamento di un congruo corrispettivo regolarmente fatturato e pagato.

DETRAZIONE 40% UTILIZZO PROMISCUO

L’IVA relativa a costi sostenuti per autoveicoli ad uso promiscuo, cioè utilizzati dall’imprenditore anche ad uso personale oppure messi a disposizione dei dipendenti senza pagamento di alcun corrispettivo, può essere detratta per il 40%.  

RIVENDITA DELL’AUTOVETTURA

Le autovetture entrate a far parte del patrimonio aziendale con l’acquisto, prima o poi vengono estromesse dal patrimonio aziendale. Questo può avvenire attraverso la cessione dell’autovettura, attraverso l’eliminazione (demolizione, furto, distruzione, ecc.) dell’autovettura oppure in caso di cessazione dell’attività.

Nel caso di eliminazione dell’autovettura, questa viene cancellata dal patrimonio aziendale senza ulteriori adempimenti e conservando prova dell’avvenuta eliminazione della stessa.
La cessione dell’autovettura deve essere assoggettata ad IVA nello stesso modo in cui l’IVA è stata portata in detrazione. Ciò significa ad esempio che, nel caso in cui sia stata portata in detrazione il 40% dell’IVA sull’acquisto, in fase di cessione, sarà soggetto ad IVA il 40% dell’imponibile concordato per la vendita. Il restante 60% dell’imponibile invece sarà esente da imposizione IVA. Invece, la cessione di autoveicoli per i quali l’IVA è stata portata integralmente in detrazione è soggetta ad IVA per l’intero corrispettivo.
Di norma, nel caso di cessazione dell’attività non c’è la corresponsione di un corrispettivo per l’estromissione dell’autoveicolo dal patrimonio dell’impresa. Nonostante ciò, deve comunque essere fatturato il valore di mercato (cd. valore normale) dell’autoveicolo e questo valore deve essere assoggettato ad IVA nello stesso modo in cui l’IVA è stata portata in detrazione (analogamente a quanto avviene per la cessione).

Lo stesso ragionamento vale per l’emersione di eventuali plusvalenze che vengono generate dall’estromissione dell’autoveicolo, nel caso in cui il valore contabile dell’autoveicolo fosse inferiore al valore di estromissione dello stesso.
La plusvalenza è assoggettata ad imposta nello stesso modo in cui sono stati dedotti i relativi costi.  

UN ESEMPIO PARTICOLARE

Un albergo acquista un pulmino avente 9 posti destinato esclusivamente al trasporto dei clienti ospitati nella struttura alberghiera.

Deducibilità del costo: come esplicitamente previsto dalla normativa, le spese sostenute per un’autovettura avente 9 posti è deducibile solo per il 20% con un limite di costo di acquisto massimo pari a 18.075,99 €. Le spese per manutenzioni, assicurazioni e altri costi saranno anche queste deducibili solo per il 20%.

Detraibilità dell’IVA: essendo l’autovettura destinata esclusivamente al trasporto dei clienti ospitati nella struttura, dunque utilizzata esclusivamente nell’attività propria dell’impresa, l’IVA può essere portata integralmente in detrazione.

Passati 10 anni, l’albergo cede l’autovettura ad un prezzo imponibile di 2.000 €. Il valore contabile dell’autovettura è pari a zero (essendo l’autovettura ormai completamente ammortizzata). Visto che l’IVA sui costi dell’autovettura è stata portata integralmente in detrazione, l’impresa dovrà assoggettare l’intero importo imponibile della cessione ad IVA.
Inoltre, rappresenta una plusvalenza la differenza tra il prezzo di cessione e il valore contabile dell’autovettura. La plusvalenza, pari a 2.000 € dovrà essere assoggettata ad imposta sui redditi per il 20% (400 €), in quanto è stato dedotto il 20% dei relativi costi.